AspI e mini AspI: aspettando la circolare ministeriale...

Da certe fonti sindacali è giunta la notizia che vecchie e nuove forme di sostegno a chi perde il lavoro non cambino nella sostanza. Sarà così? Per il momento l’unica fonte certa e ufficiale è l’articolo 2 della L.92/2012 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro): dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da tale data è istituita l’Assicurazione sociale per l’impiego (AspI) che prevede una indennità mensile di disoccupazione “per chi ha perduto involontariamente la propria occupazione” (è il modo forbito di definire chi è stato licenziato). Di fatto l’ASpi sostituisce le attuali forme di sostegno: disoccupazione non agricola ordinaria, mobilità (L. 223/91), disoccupazione edile.
Spetta a tutte/i le/i dipendenti, compresi gli apprendisti (prima esclusi) e i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato. Rimangono esclusi i lavoratori pubblici a tempo indeterminato. Non si applica ai lavoratori agricoli. Il requisito è essere in stato di disoccupazione, fare valere almeno 2 anni di assicurazione e almeno 1 anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Di fatto restano invariati i requisiti che oggi servono per accedere alla disoccupazione ordinaria. E’ escluso chi cessa per dimissioni (salvo per giusta causa) o per risoluzione consensuale (fatti salvi alcuni casi). Non potendo fare valere i 52 contributi settimanali (ferma restando l’anzianità contributiva), ma almeno 78 giorni di effettivo lavoro subordinato svolto l’anno precedente, si poteva accedere all’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti corrisposta in un’unica soluzione: il 35% della retribuzione di riferimento (l’intero anno solare di riferimento, ma relativa alle sole giornate lavorate) per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi giorni, fino agli importi massimi mensili stabiliti di anno in anno. La mini-ASpI, che la sostituisce, interviene anche senza l’anzianità contributiva di 2 anni ma non parla di 78 giorni bensì di almeno tredici settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi 12 mesi (quindi non nell’anno) e l’indennità viene corrisposta “mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nell’ultimo anno, detratti i periodi di indennità eventualmente fruiti nel periodo”.Quindi l’indennità viene pagata non l’anno successivo ma dal momento in cui non si svolge alcun tipo di lavoro. E chi ha un contratto co.co.co? E chi una prestazione occasionale? E gli stagionali del 2012?    
Quanto dura l’ASpI, ricordando che sostituisce anche la mobilità? Si vede che a fronte di un leggero aumento della durata della disoccupazione e dell’ingresso degli apprendisti, c’è una forte riduzione della durata della mobilità.
Quanto paga? Il 75% della retribuzione mensile, nei casi in cui questa sia “pari o inferiore nel 2013 all’importo di 1.180 euro mensili, annualmente rivalutato”. Dopo i primi 6 mesi si applica una riduzione del 15% e dopo il 12.o mese, dove se ne usufruisce, di un altro 15%. A regime dal 1° gennaio 2016.
Può darsi che i responsabili dei Ministeri competenti abbiano accettato l’incarico per non essere definiti “choosy”, ma alla fine di ottobre non hanno ancora trasmesso alcuna disposizione in merito all’applicazione delle norme contenute nel decreto e quindi gli Enti competenti, a cominciare dall’Inps che eroga le prestazioni, non sono ancora in grado di emanare alcuna circolare. E il 1° gennaio 2013 non è molto in là...

Nina Carbone


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