Indennità di mobilità: chiarimenti necessari - di Nina Carbone

La riforma del mercato del lavoro (L.92/2012) ha abrogato, a partire dal’1/01/2017, l’indennità di mobilità. Non si dirà più “collocare in mobilità” ma più semplicemente “”licenziare”; lavoratrici e lavoratori non più “posti in mobilità” bensì “licenziati”. Da tale data i lavoratori, a seguito di “licenziamento collettivo”, potranno beneficiare dell’ASpI e della miniAspI, ricorrendone i requisiti. Nel periodo transitorio 2013-2016 l’iscrizione nelle liste di mobilità dà diritto all’indennità di mobilità se concessa ai sensi della L.223/91; solo all’indennità di disoccupazione ordinaria se concessa ai sensi della L. 236/93.
A chi spetta? All’industria, con più di 15 dipendenti; alle aziende artigiane dell’indotto solo nel caso in cui anche l’azienda committente abbia fatto ricorso alla mobilità; alle cooperative non ex Dpr. 602/70, non soggette alla contribuzione per mobilità; le aziende con attività di logistica, con più di 200 dipendenti. Dal 1/01/2013, con l’estensione della cig, viene estesa anche l’indennità di mobilità alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti e fino a 200; alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti; le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. L’indennità di mobilità per i lavoratori di tali settori, quindi, non è più soggetta a proroghe annuali e dunque non è più sospesa in attesa del finanziamento.
Che cos’è? Quanto dura? E’ una prestazione di sostegno per particolari categorie di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. La prestazione è erogata dall’Inps, a cui va presentata domanda, esclusivamente on line, entro 8 giorni dal licenziamento, non oltre il 68° a pena di decadenza. Nel periodo transitorio, la durata dell’indennità non varia per i collocati in mobilità fino al 31/12/2014. Per il periodo 2015-2016 subisce un riduzione rispetto alla durata attuale, salvo ricognizione prevista dalla legge di riforma, anche se nel 2014, in virtù di un emendamento approvato nel Decreto Sviluppo, la durata passa da 30 a 36 mesi per chi ha oltre 50 anni. In caso di sospensione per lavoro a tempo determinato, la prestazione slitta nei limiti della durata massima della stessa. Non si sposta in avanti nel caso di sospensione per maternità obbligatoria. Cessa per fine del periodo di fruizione della prestazione, per assunzione a tempo indeterminato, per rientro definitivo nel Paese d’origine, perché si accetta un lavoro all’estero o quando l’espatrio esclude la possibilità di disponibilità all’impiego. In caso di inizio di attività autonoma, il lavoratore può richiedere la liquidazione della prestazione anticipata, detratti gli importi già erogati.
E’ compatibile con altre forme di salario? Per il 2013 le prestazioni di lavoro accessorio sono compatibili nel limite massimo di € 3.000,00 (al netto dei contributi) di corrispettivo per anno solare. Non è compatibile con la pensione diretta, con l’indennità Tbc, mentre i titolari di pensione o di assegno di invalidità possono optare per l’indennità di mobilità. E’ compatibile con stages e tirocini in quanto non costituiscono rapporti di lavoro.
Quanto paga? Chiariamo subito che l’indennità di mobilità non è di misura uguale alla busta paga. E’ l’80% della retribuzione teorica lorda spettante, comprensiva di ratei di 13^ e 14^ e altre mensilità aggiuntive eventualmente spettanti. Quindi è corrisposta per 12 mensilità. Per gli anni successivi è l’80% dell’importo lordo dell’anno precedente. Gli importi massimi erogabili sono divisi in due fasce, a seconda che la retribuzione lorda superi o meno gli importi, che per il 2013 sono fissati in € 903,20 per retribuzioni che non superano € 2075, 21; € 1085,57 per una retribuzione > 2075,21 €. In ogni caso l’importo dell’indennità di mobilità non può superare la retribuzione da lavoro. Gli importi sono soggetti a tassazione (non sono esentasse, come pensano tanti). Sull’indennità si pagano gli assegni familiari, se richiesti e dovuti.
E per la pensione? Il lavoratore in mobilità ha diritto ai contributi figurativi, che sono utili sia per il diritto che per la misura; nessun contributo figurativo in caso di indennità anticipata in un’unica soluzione. L’accredito non è a domanda ma d’ufficio.
Dall’1/01/2017 entrerà in vigore l’AspI.


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