Le tutele (previdenziali e non) per i lavoratori dipendenti e autonomi - di Fulvio Rubini

Spesse volte ci viene chiesto cosa succede, ai fini previdenziali, se si lascia l’attività lavorativa autonoma per iniziare una nuova attività lavorativa da lavoratori dipendenti.
Non è semplice rispondere a tale richiesta non solo per le diversità esistenti nei settori ma, anche e soprattutto, perché le risposte, in campo previdenziale, non possono essere di carattere generalistico: ciò che vale per uno non vale per un altro perché le storie lavorative e le storie retributive, ovvero la posizione assicurativa, sono diverse da persona a persona.
La risposta giusta e corretta la si può emettere solo effettuando una consulenza sulla posizione esistente fatta non solo da periodi lavorativi, ma anche di retribuzioni ed opportunità in base alla situazione personale del lavoratore.
Ciò detto vediamo, però, di evidenziare elementi generali da tenere in considerazione.
Innanzitutto è necessario fare una premessa metodologica per definire la differenza tra i due tipi di lavoro. Dalla comprensione di tale differenza è possibile comprendere anche le differenze consolidate in tema di tutele, non solo previdenziali.
Il lavoro dipendente, o subordinato, si ha quando un individuo (il lavoratore) in cambio di una retribuzione, cioè di un compenso in denaro, mette a disposizione di un’altra persona o ente che ha bisogno (il datore) le sue energie psico-fisiche al fine della realizzazione di un bene o servizio nell’interesse del datore di lavoro.
Il lavoro autonomo si ha quando qualcuno si impegna, in cambio di un compenso, a compiere un’opera o un servizio, organizzando da solo il proprio lavoro.
Il legislatore del Codice Civile (Libro V - Titolo III - sezioni I e II - artt.2082-2093 e artt.2094-2095) conosceva del lavoro nell’impresa solamente quello svolto dall’imprenditore e dai lavoratori a lui subordinati. Nell’architettura del Codice Civile (Libro V - Titolo III - artt.2222-2228) i lavoratori autonomi sono considerati altro rispetto al lavoro nell’impresa.
L’essenza del diritto del lavoro si basa sulla circostanza che nel rapporto di lavoro subordinato l’oggetto del contratto ha a che fare con la persona umana: se tutti gli altri contratti riguardano l’avere delle parti, il contratto di lavoro riguarda ancora l’avere per l’imprenditore, ma per il lavoratore riguarda il garantire l’essere, il bene che è condizione dell’avere di ogni altro bene.
Da tale riscontro discende la necessità di apprestare e riconoscere una serie di diritti in capo al lavoratore, che deve essere preservato nel suo “essere”, e di limitare i poteri storicamente esercitati dal datore di lavoro.
La disciplina protezionistica è pertanto ritagliata attorno alla figura del lavoratore subordinato, parte debole del rapporto, mentre da questa disciplina sono esclusi i soggetti che, con riferimento al fenomeno lavoro, vengono tra loro in relazione su un piede di sostanziale parità.
Le principali differenze tra i due tipi di lavoro sono:
• Lavoro:
- per il lavoratore autonomo è specifico e definito;
- per il lavoratore dipendente è l’intera persona (complesso delle energie intellettuali e/o fisiche) che si mette a disposizione del datore di lavoro;
• Attività svolta:
- il lavoratore autonomo la gestisci in proprio;
- il lavoratore dipendente prende ordini dal datore di lavoro;
• Luogo:
- per il lavoratore autonomo non vi è l’obbligo di svolgere il lavoro presso il committente (può avere uno studio, una bottega, ecc.)
- per il lavoratore dipendente è il luogo definito dal datore di lavoro;
• Rischio:
- per il lavoratore autonomo ricade direttamente su di lui;
- per il lavoratore dipendente è in capo al datore di lavoro;
• Corrispettivo:
- per il lavoratore autonomo si calcola in base all’opera svolta;
- per il lavoratore dipendente è calcolato in base al tempo di lavoro svolto.
Nella pratica, la differenziazione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo è effettuata in negativis (il rapporto di lavoro è qualificabile come autonomo se svolto senza vincolo di subordinazione) anche perché non ci sono tipi di lavoro che possono essere solo e necessariamente autonomi oppure subordinati. Anzi, la Corte di Cassazione (sentenze 8187/1999 e 4036/2000) asserisce che “qualsiasi attività umana, economicamente rilevante, anche se di semplice manovalanza, può essere oggetto sia di un rapporto di lavoro subordinato che di un rapporto di lavoro autonomo, a seconda della concreta modalità di svolgimento del rapporto”.
Da quanto detto si comprendono, quindi, le motivazioni che hanno generato le differenze di tutele tra i due tipi di lavoro.


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