Le lavoratrici, i lavoratori e le diverse opportunità pensionistiche - di Fulvio Rubino

Fatto nei numeri scorsi di Reds il punto sulle differenze, che sono fondamentali in un possibile passaggio da un tipo di lavoro all’altro, la questione sostanziale è quella relativa alle diverse opportunità pensionistiche tra cui si deve districare il lavoratore opportunamente supportato dal patronato Inca-Cgil.
Tali opportunità, che dipendono dalla posizione assicurativa personale del lavoratore, non sono semplici da affrontare di poche righe.
Bisogna partire dal requisito minimo fondamentale per accedere alla pensione: 20 anni di contribuzione. Possedendo tale requisito, all’età di vecchiaia, i lavoratori possono accedere alla pensione (nel sistema contributivo, per colore che hanno contribuzione solo dal 1996, possono accedere alla pensione anche sono solo 5 anni di contribuzione ma non prima di 70 anni e 3 mesi di età anagrafica).
Lo scenario che si può presentare è che il lavoratore, che ha lavorato prima come dipendente e poi come autonomo, o viceversa, e che in virtù di ciò ha avuto versamenti almeno in due casse differenti, potrebbe:
a) aver perfezionato il requisito minimo di 20 anni in tutte le casse;
b) aver perfezionato il requisito minimo di 20 anni solo in una cassa e non nelle altre;
c) potrebbe aver perfezionato cumulativamente il requisito minimo di 20 anni, non avendolo perfezionato in nessuna delle casse.
Nella situazione a), il lavoratore ha diritto a ricevere due pensioni autonome differenti, calcolate ognuna con le regole del fondo specifico. Se le casse sono tutte appartenenti all’Assicurazione Generale Obbligatoria gestite dall’Inps, allora l’istituto previdenziale mette in pagamento una sola pensione cumulando i due calcoli di pensione (art.16 della Legge n. 233/1990, cumulo della contribuzione accreditata nelle casse/fondi Ago della Gestione Inps). E’ fatta salva la possibilità di poter ricongiungere la contribuzione accreditata nella/e cassa/e autonome (dopo almeno 5 anni di lavoro dipendente) per avere effettivamente una sola pensione calcolata con le sole regole dei lavoratori dipendenti, ma questa opportunità potrebbe comportare un onere da pagare anche molto elevato. E’ fatto salvo, anche, il diritto, se non si posseggo i 18 anni di contribuzione al 1995, si posseggono almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 nel contributivo, di chiedere l’eventuale calcolo contributivo (opzione al contributivo).
Nella situazione b), il lavoratore ha diritto a ricevere una pensioni autonoma ed, eventualmente una pensione supplementare, calcolate ognuna con le regole del fondo specifico. Se le casse sono tutte appartenenti all’Assicurazione Generale Obbligatoria vale quanto già detto precedentemente relativamente all’art.6 della L.233/1990. Bisogna considerare che i fondi esclusivi (pubblico impiego e fondi speciali) non pagano la pensione supplementare ma pagano solo pensioni autonome con il perfezionamento del requisito minimo dei 20 anni. Per cui, se si possiede contribuzione in tale casse o si rinuncia ad ottenere un beneficio pensionistico oppure bisogna ricongiungere tutta la posizione assicurativa in una cassa inerente il lavoro dipendente oppure bisogna chiedere la totalizzazione di cui al Dlgs 42/2006. La ricongiungere, come già detto, permette di trasferire la contribuzione accreditata in una sola cassa relativa al lavoro dipendente per avere effettivamente una sola pensione calcolata con le sole regole dei lavoratori dipendenti, ma questa opportunità potrebbe comportare un onere da pagare anche molto elevato (la contribuzione delle casse autonome è possibile ricongiungerla dopo 5 anni di contribuzione effettiva da lavoro dipendente). La totalizzazione di cui al Dlgs 42/2006 permette di ottenere un beneficio pensionistico da qualsiasi contribuzione accreditata in casse/fondi diversi, senza pagare nessun onere, ma essa comporta, quasi sempre, il calcolo contributivo al posto di quello retributivo.
Nella situazione c), il lavoratore non avendo diritto a ricevere nessuna pensione autonoma e nessuna pensione supplementare (la pensione supplementare si può ricevere se si è titolare di un beneficio pensionistico autonomo), può solo chiedere di Totalizzare in base al Dlgs 42/2006, oppure cumulare tutte le gestioni in base alla Legge 228/2012 (riservato a coloro che non perfezionano il requisito minimo in nessuna cassa/fondo e che comporta un calcoli singoli per ognuna delle cassa/fondo con le regole proprie), oppure ricongiungere tutta la posizione in una cassa inerente i lavoratori dipendenti, fatto salvo quanto già detto l’art.6 della L.233/1990 nel caso le casse in cui vi sono accrediti sono tutte appartenenti all’Assicurazione Generale Obbligatoria.
Quando detto vale per la pensione di vecchiaia.
Se si vuol accedere alla pensione anticipata (nel 2013, 42 anni e 6 mesi per gli uomini ovvero 41 anni e 6 mesi per le donne) e si ha contribuzione in più casse non si può far altro che “mettere insieme” tutta la contribuzione cumulando in base alla L.233/1990, ove ne ricorrano i requisiti, ovvero totalizzando in base al Dlgs 42/2006, ovvero ricongiungendo pagando un onere.
Le opportunità aumentano e variano in presenta di contribuzione in gestione separata derivante da collaborazioni occasionali, coordinate e continuative o a progetto.
Infine, le valutazioni cambiano in presenza di danni alla persona o da lavoro.
La numerosità delle opportunità, la complessità delle scelte e l’importanza delle implicazioni che ne derivano imporrebbe di non praticare il “fai da te” per un argomento da cui dipende il benessere del futuro della propria vita. E’ necessario, invece, rivolgersi agli sportelli dell’Inca Cgil per valutare la propria posizione assicurativa (quale storia lavorativa e storia retributiva) ed effettuare le scelte più consone e vantaggiose.

(La prima parte del servizio di Fulvio Rubino a proposito di tutele previdenziali per i lavoratori autonomi e dipendenti è stata pubblicata sul numero 12/2013 di ‘Reds’; la seconda sul numero 1/2014)


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