Visite mediche di controllo: verso l'"armonizzazione" Pubblico e Privato - di Dafne Conforti

Lo sappiamo. Le politiche di Pari Opportunità non hanno portato bene. In nome delle Pari Opportunità si è introdotto il turno di notte per le donne, le si è mandate in guerra, le si manda in pensione “come gli uomini”. Rimane ancora “dispari” il salario, ma questa è un’altra faccenda. Parliamo ora delle “pari opportunità” dei lavoratori in malattia.

Dal 1° settembre 2017 l’INPS diventa Polo Unico e si occuperà dei controlli per le assenze per malattia dei lavoratori sia pubblici (fino al 31 agosto in gestione alle ASL) che privati (già di competenza INPS).

Cosa cambia? Al momento nulla ma il Decreto legislativo n.75/2017 (il Decreto Madia sulla Pubblica Amministrazione, tanto per capirci) all’art.18, comma d) del Capo VIII recita “…Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite mediche per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”. Chiaro?
Le fasce orarie in cui il/la dipendente deve essere reperibile e che oggi sono 10:00-12:00 e 17:00-19:00 per il settore privato e 09:00-13:00 e 15:00-18:00 per il settore pubblico, compresi sabato e festivi, saranno “armonizzate”. Il Presidente dell’INPS, Boeri, forse sentitosi chiamato in causa come “Ministro del lavoro supplente o facente funzioni”, ancora una volta è intervenuto con solerzia.

Già contrario all’abolizione del meccanismo automatico dell’aspettativa di vita e quindi favorevole al mantenimento del rialzo dell’età pensionabile (sempre perché i giovani sono penalizzati…), promotore dei contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti, espostosi al referendum del 4 dicembre, sempre contro il sindacato (dimentico del suo passato di giovane “rivoluzionario”) e soprattutto contro i sindacalisti accusati falsamente financo di percepire doppia pensione, con il chiodo fisso del ricalcolo contributivo di tutte le pensioni e con il prelievo di solidarietà sulle pensioni “alte” (cioè delle pensioni da € 2000!), lui che razzola malissimo (clamorosa la vicenda dell’ex direttore del personale ENEL, diventato “suo” direttore generale all’INPS pur non avendone i titoli, autosospesosi perché con lui dirigente l’ENEL aveva realizzato una procedura di incentivo all’esodo senza pagare i contributi previdenziali, provocando un buco di 40 milioni di euro e che autosospese l’autosospensione fino al “dimissionamento”), dopo la fallimentare e costosissima operazione “Busta Arancione”, intanto che sulle nomine dirigenziali da lui fatte l’Autorità Anticorruzione apre un fascicolo, il prof. Boeri, nel suo fantastico viaggio forse verso la Presidenza del Consiglio, anche in questo caso non si risparmia e “auspica” che anche per il settore privato si passi a sette ore di reperibilità, per evitare differenze. Come sempre, fatta la “sperimentazione” sui pubblici dipendenti, la “cura” viene poi estesa anche ai privati.

Allora occhio e attenzione massima al Decreto ministeriale attuativo che deve uscire, perché dire “non lo sapevo” non sarà una motivazione valida per giustificare l’assenza al controllo domiciliare del medico fiscale. Ma attenzione anche alla compilazione del certificato di malattia da parte del medico curante e/o della struttura ospedaliera, perché con Decreto legislativo n. 151/2015 sono stati individuati i soggetti esclusi dall’obbligo di reperibilità. Sono le lavoratrici e i lavoratori la cui assenza dal lavoro sia collegata a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici per stato di invalidità pari o superiore al 67%. Detta così è pura astrazione, ma il medico che stila il certificato deve conoscere le linee guida in attuazione del Decreto 151. Non può dire “non lo sapevo” perché, ricordiamocelo, il tetto massimo di comporto resta fissato a 180 giorni!

 


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