di Nina Carbone
Nell’oceano dei contratti dei lavori atipici pesco quello dell’associazione in partecipazione. Via subito ogni eventuale dubbio: non è un contratto di lavoro dipendente. Disciplinato dal Codice civile, è un contratto tra due o più persone per il raggiungimento di un risultato comune (la commessa e il proprietario dovrebbero avere lo stesso obiettivo). Una parte (l’associante) attribuisce a un’altra (l’associato) il diritto a partecipare agli utili della sua impresa o di uno o più affari, in cambio di un apporto. L’associato può essere una persona ma anche un’impresa e l’apporto può essere di lavoro, di capitale o di lavoro-capitale. Se l’associato è una persona fisica i compensi sono considerati redditi da lavoro autonomo in caso di apporto lavorativo, o redditi di capitale nel caso di apporto di beni o misto beni-lavoro. Non sono in ogni caso redditi da lavoro dipendente. Cosa succede all’estratto conto del lavoratore-associato? Dal 1° gennaio 2004 chi presta attività lavorativa ha l’obbligo d’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps (quella dei co.co.co) e quindi pagherà sui compensi i contributi: l’aliquota contributiva per il 2012 è pari al 27.72% (compresa la quota per maternità, malattia e assegno nucleo familiare) per chi non ha altre forme di assicurazione, al 18% per chi è provvisto di altra tutela previdenziale. Come si ripartisce l’onere contributivo tra associante e associato? 55% e 45% dell’onere totale (nei contratti di collaborazione l’onere è 2/3, 1/3). Quanti contributi vengono accreditati? L’accredito è basato su un minimale contributivo fissato: per il 2012 è pari a euro 14.930. Quindi l’accreditamento di 12 mesi corrisponde a un versamento annuo non inferiore a euro 2687,40 per chi ha il calcolo con l’aliquota del 18%, a euro 4138,60 (di cui 4031,10 ai fini pensionistici) per chi ha il 27,72%. In caso di contribuzione minima più bassa di tali cifre, i mesi accreditati sono ridotti in proporzione (si divide la somma versata per il minimale contributivo mensile): nel lavoro dipendente se lavori tutto l’anno hai l’accredito di 52 settimane.
Questa forma di contratto prevede l’autonomia dell’associato e la mancanza di qualsiasi vincolo di subordinazione all’associante (la commessa non dovrebbe essere subordinata al proprietario dell’esercizio commerciale), tant’è che la Cassazione a febbraio 2012 ha confermato il giudizio della Corte d’Appello dell’Aquila: il rapporto di lavoro di alcuni commessi impiegati presso un negozio come associati in partecipazione era di natura dipendente, perché i presunti associati non godevano di autonomia nell’organizzazione del lavoro ed erano invece sottoposti a controllo penetrante costante da parte dell’associante, che è stato quindi condannato al pagamento all’Inps dei contributi non versati per lavoro dipendente. L’associato ha diritto a partecipare agli utili dell’impresa ma nello stesso tempo anche al rischio della gestione, cioè alle perdite. Il codice civile in qualche modo evita la beffa perché stabilisce che “le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto”. Cioè: l’impresa viene dichiarata in perdita, l’associato, pur avendo lavorato, nella migliore delle ipotesi non ha guadagno. E d’altra parte per i giudici della Cassazione il rapporto di lavoro è dipendente se non c’è partecipazione al rischio d’impresa.
A marzo la ministra Fornero sembrava volesse limitare l’associazione ai soli familiari entro il 1° grado o coniugi. Invece, contraddicendo quanto presentato alle organizzazioni sindacali, nel nuovo testo della riforma del lavoro la platea si allarga a tre associati, oltre a quelli legati da rapporto coniugale, di parentela entro il 3° grado e affinità entro il 2° e questo permetterà la conduzione dell’esercizio. La denuncia delle false associazioni è fondamentale. C’è chi si ritrova iscritto anche alla gestione commercianti (come se l’esercizio fosse suo) e chi non ha neanche un contributo perché il suo apporto risulta di beni (anche se ha lavorato tutto l’anno). E alla fine del contratto? Essendo lavoro autonomo oggi non è prevista alcuna forma di indennità di disoccupazione o fine lavoro e domani nessuna Aspi né mini-Aspi.
Nina Carbone