Cielo plumbeo e flebili spiragli di luce

Studi professionali – Una lettura critica del contratto di settore

Leggendo il contratto degli studi professionali una domanda si pone sopra tutte le altre. Vale sempre la pena sottoscrivere  un contratto collettivo nazionale? E’ opportuno che la CGIL sottoscriva intese che in tutta evidenza contraddicono le linee guida che si è data in materia di contrattazione (e non solo)? La domanda, anzi le domande, meritano una risposta che vada al di là della semplice lettura del testo e affronti la situazione del lavoro nello specifico settore.
Negli studi professionali infatti lavorano oltre un milione di persone frammentate in una miriade di aziende, spesso sotto ricatto e costrette ad accettare la falsa formazione di una partita IVA individuale (che in realtà nasconde rapporti di lavoro dipendente) o l’abuso dei tirocini.
La volontà di far emergere questa illegalità e di dotare i lavoratori e i praticanti di diritti base (in tema di periodo prova, riconoscimento festività, missioni e trasferimenti, malattia, tutela dei licenziamenti), oltre alla necessità di compattare il settore con un accordo collettivo ampio (capace di risolvere la frammentazione di accordi nazionali, territoriali e individuali), è il principale obbiettivo della CGIL e degli altri sindacati. Per farlo si è dovuto però accettare molto, forse troppo.
In primo luogo la disarticolazione del contratto nazionale con accordi territoriali a cui vengono derogati: gli accordi  per  l’incremento  della  produttività, il contratto di lavoro a termine, il  lavoro a tempo parziale, l’orario di lavoro, l’apprendistato, gli stage e i contratti di inserimento, la somministrazione di lavoro, il  lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare), la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale, la  stipulazione  di  accordi  in  materia  di  formazione  con  le  diverse  istituzioni universitarie, regionali o provinciali, la regolamentazione del lavoro notturno e inoltre ogni  altra  competenza  affidata in  futuro  dalle parti  firmatarie  del CCNL alla competenza territoriale.
Oltre a questo, il contratto collettivo nazionale del settore prevede l’introduzione nel testo delle misure più precarizzanti della Legge 276 del 2003: il job sharing (ovvero il singolo posto di lavoro ripartito tra due lavoratori) e il lavoro intermittente che addirittura peggiora quanto disciplinato dalla legge. Si peggiora inoltre la normativa nazionale per quanto riguarda contratti a termine e Legge 300. Nel primo caso si stabiliscono altri 8 mesi di proroga sui 36 complessivi prima della trasformazione del lavoro in tempo indeterminato. Nel secondo caso si indeboliscono i divieti di controllo del datore del lavoro sui lavoratori in caso di telelavoro. Non particolarmente vantaggiosi risultano anche gli articoli che definiscono la flessibilità del part-time, la flessibilità oraria e la paga degli straordinari. Nel complesso per ottenere la definizione di norme base si è ceduto moltissimo sulla definizione dei diritti. Tutto questo è negativo.
Ma, come detto all’inizio, non ci si può limitare a leggere il testo. La contrattazione risponde a regole che non sono solo di ordine morale e politico, ma anche di opportunità e possibilità. Osservando le possibilità, il contratto stipulato a fine 2011 purtroppo rispecchia in maniera piuttosto fedele gli effettivi rapporti di forza. I sindacati hanno negli studi professionali una scarsa forza d’urto. La marcata frammentazione della forza lavoro impedisce di formare realmente una massa critica capace di rivendicare le proprie posizioni. Si tratta inoltre di un settore storicamente poco interessato dalla sindacalizzazione su cui molto si dovrà fare in futuro per trovare forme adeguate di lotta e partecipazione, anche se qualcosa già comincia a muoversi.
Resta da valutare l’opportunità di siglare simili accordi. Il rischio maggiore è quello del dumping contrattuale e, di conseguenza, di trascinare al ribasso i CCNL affini.
La scommessa è quella di dotare di diritti minimi una schiera di lavoratori precari finora senza alcuna tutela. È per questo che solo il successo delle trattative in corso per rendere effettivo il contratto anche per partite Iva (di cui quelle in regime di monocommittenza sono la schiacciante maggioranza) i collaboratori parasubordinati e i praticanti in attesa dell’esame di stato, potrebbe dare un senso al contratto degli studi professionali.


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