E’ stato risolto il problema di chi avrebbe dovuto presentare nel 2013 la domanda di disoccupazione con i requisiti ridotti per periodi non lavorati nel 2012: affinché venga riconosciuta la Mini-ASpI relativamente al 2012 deve essere presentata domanda all’Inps esclusivamente in via telematica, entro il 2 aprile 2013. I requisiti richiesti sono quelli della vecchia indennità (anzianità assicurativa di due anni, almeno 78 giornate di lavoro nel 2012) e non è richiesto lo stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda. E’ allargata ad apprendisti e artisti, finora esclusi. Spetta un’indennità erogata in un’unica soluzione, la cui misura è calcolata in base alle nuove disposizioni della l. 92/2012.
Quindi, dal 1° gennaio 2013, cessa di esistere l’indennità di disoccupazione e nascono AspI e mini-ASpI.
Come riportato nella circolare Inps n.2/2013, dal 1° gennaio 2017 è abrogata l’indennità di mobilità: i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria ma potranno beneficiare solo dell’ASpI o mini-ASpI, sempre che provengano da un licenziamento collettivo. Il passaggio dal vecchio al nuovo sistema è graduale, con l’introduzione di un periodo transitorio che prevede dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 una progressiva riduzione della durata della ex indennità di mobilità (v. schema). Come si nota, la durata della prestazione non cambia fino al 31/12/2014. E’ previsto che entro il 31 ottobre 2014 Ministero del Lavoro e organizzazioni sindacali valuteranno eventuali possibili iniziative, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.
Dall’1/01/2015 al 31/12/2016 è prevista una riduzione della durata a svantaggio dei più anziani d’età. I giovani sono penalizzati (tormentone surreale a fronte di un immobilismo insopportabile), i ‘diversamente giovani’ sono penalizzati anche nel licenziamento... dunque dov’è la prospettiva di crescita?
Durante il periodo transitorio resta invariata la disciplina in materia di mobilità. C’è un aspetto “positivo”: poiché dal 1° gennaio 2013 viene estesa la cigs ad alcuni settori prima esclusi, tra i quali le imprese commerciali con un numero di dipendenti tra 50 e 200, le agenzie di viaggio (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti oltre alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti; è automaticamente estesa a questi settori anche la mobilità, essendo previsto che l’impresa ammessa alla cigs ha la facoltà di avviare le procedure di mobilità quando non è in grado di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi.
Quindi dal 1° gennaio 2013 dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) cessare l’apnea per la mobilità bloccata al 31 dicembre di ogni anno per tornare a respirare dopo gli stanziamenti del Governo. Dico ‘dovrebbe’ perché, in previsione di questa ‘novità’, il Ministero del lavoro ha bloccato i fondi, disattendendo preventivamente a quanto previsto da una legge emanata dal suo Governo! Dando per scontato lo sblocco della situazione, in caso di richiesta di corresponsione anticipata dell’indennità per attività autonoma, sarà corrisposta l’intera indennità e non quella spettante al 31 dicembre.
Il lavoratore deve comunicare all’Inps l’inizio di un’eventuale attività lavorativa, mentre per quanto riguarda la possibilità per i percettori di prestazioni integrative di salario o sostegno reddito di prestazioni occasionali, la legge di riforma ha previsto per il 2013 il tetto massimo di cumulabilità di euro 3000 (al netto dei contributi previdenziali).
Dal 1° gennaio 2017 non esisteranno più né le liste di mobilità né i compiti della Commissione Regionale per l’impiego da cui oggi dipende l’approvazione all’erogazione dell’indennità.
Se è vero che le parole hanno il loro significato, è eloquente che nella legge 223/1991 siano sostituite le parole “procedura di mobilità” con “procedura di licenziamento collettivo”; “dichiarazione di mobilità” con “licenziamento collettivo”; “collocare in mobilità” con il più chiaro “licenziare”; “posti in mobilità” con il laconico “licenziati”.
Ora finalmente sappiamo di che si parla!