In principio era “indennità di disoccupazione”, chiara e semplice da capire e da applicare. Poi vennero l’Assicurazione per l’impiego (ASpI) e la Nuova ASpI (NASpI) che ha sostituito l’ASpI dal 1 maggio 2015 (eredità della legge Monti-Fornero). Con il DLgs 22/2015, in attuazione della Legge Delega sul Job’s Act, esordisce l’ASDI. In verità l’art. 16 del Decreto parla di riorganizzazione degli ammortizzatori sociali “in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”. Ma...
ASDI è l’acronimo di “Assegno di disoccupazione”: si torna al termine disoccupazione ma si parla di ‘Assegno’ non di “indennità’”. L’ASDI è una misura assistenziale indipendente dal versamento dei contributi, finalizzata a “tutelare” i disoccupati in condizioni di bisogno economico attestate da un ISEE, in corso di validità, con un valore pari o inferiore a € 5000 (rimanere senza lavoro di per sé non è considerato stato di bisogno!). Quindi la domanda di ASDI, da presentare all’INPS esclusivamente on line, va accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che è valida fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione e che va rinnovata entro il mese di gennaio per evitare la sospensione dell’ASDI. Tanto premesso, esaminiamo alcuni aspetti dell’Assegno.
CHI SONO I DESTINATARI?
Sono i lavoratori che hanno esaurito l’intera durata della NASpI
a) appartenenti a un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore e/o
b) che abbiano almeno 55 anni e non abbiano maturato i requisiti di pensione anticipata (la vecchia anzianità) o di vecchiaia.
L’interessato non deve essere decaduto dalla NASpI né averne richiesto e ottenuto l’anticipazione. Sono esclusi dall’erogazione della prestazione i soggetti licenziati entro il 30 aprile 2015 che quindi possono usufruire di ASpI e Mini-ASpI.
PER QUANTO SPETTA?
Per non più di 6 mesi ma nei 12 mesi che precedono il termine del periodo di fruizione della NASpI. In ogni caso per non più di 24 mesi nei 5 anni precedenti il termine di cui sopra. Sì, è cervellotico e di complicata applicazione, molto simile all’elargizione di una elemosina. Prendiamo un lavoratore che percepisce:
- NASpI dal 02/05/2015 al 20/06/2015
- ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015
- nuova NASpI dal 02/04/2016 al 17/05/2016 per rioccupazione dal 01/01/2016 al 01/04/2016
Al termine della NASpI (02/04/2016) nessun diritto a una nuova ASDI perché nel periodo 17/05/2015-17/05/2016 ne ha già usufruito per 6 mesi.
Ogni considerazione è superflua. Ricordiamo solo che stiamo parlando di lavoratrici e lavoratori ultra 55nni!
QUANTO SPETTA?
Si potrebbe pensare che sia consistente, essendo un sostegno a lavoratori privi di paracadute. Vediamo. L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’importo lordo dell’ultima NASpI inclusiva degli assegni familiari. In ogni caso non può essere superiore all’importo dell’assegno sociale (meno di € 450 mensili). Tale importo però può essere incrementato a seconda del numero di figli a carico, fino a un max di 163 euro, sempre che il genitore non richiedente non percepisca assegni per il nucleo familiare.
La ‘buona’ notizia è che l’importo non può essere inferiore ai limiti stabiliti per la Carta Acquisti (da euro 231 a euro 404 a seconda dei membri del nucleo familiare). Essendo un “aiutino” l’ASDI non prevede ne’ contribuzione figurativa ne’ assegni al nucleo familiare.
Sembra surreale? Non è finita. La concessione della prestazione è condizionata a un progetto personalizzato dei competenti servizi per l’impiego, che contiene specifici impegni nella ricerca attiva di lavoro (non è uno scherzo!), disponibilità a partecipare a forme di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La violazione di tali impegni, senza giustificato motivo, può portare alla decurtazione se non alla decadenza del beneficio.
Questo è l’impianto del sostegno a lavoratrici e lavoratori espulsi dal mondo del lavoro. Qualcuno, con l’aria da saputello, dice che l’Italia è fuori dalla crisi. Ma il filone della decontribuzione alle Aziende che assumono si è esaurito, al 31 dicembre 2016 sarà dichiarata la fine dell’indennità di mobilità, il popolo delle partite IVA è stato sostituito dalla generazione dei voucher, senza diritti e senza tutele, eppure c’è ancora chi ci crede. Alla prossima puntata…