Sono stati 78.000 i tirocini attivati in Lombardia da novembre 2014 a novembre 2015. Vediamo da vicino come è stata utilizzata questa forma di avviamento al lavoro nella regione.
I tirocini extracurricolari (una delle forme dei tirocini) sono stati introdotti per offrire l’opportunità di apprendere un lavoro e dovrebbero favorire l’inserimento dei lavoratori all’interno dell’azienda che ne usufruisce
. La durata del tirocinio può essere di 6 mesi rinnovabili sino a 12. Le aziende che utilizzino i tirocinanti non dovrebbero superare il numero di 1 tirocinante per imprese sino a 5 dipendenti, di 2 tirocinanti per imprese da 6 a 20 dipendenti e i tirocinanti non potrebbero superare il 10% dell’organico per imprese con più di 20 dipendenti. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività né sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità, ferie o infortuni, o per ricoprire ruoli necessari all’organizzazione.
Dei 78.000 tirocini attivati in Lombardia in un anno hanno trovato occupazione il 50,9 (39702). Il 27,2 (10.798) sono stati assunti a tempo indeterminato; il 24,6% (9766) sono assunti in apprendistato, quindi dopo essere stati formati per sei mesi vengono di nuovo formati per anni; il 5,5% (218) in somministrazione (interinali); il 17% (674) come nuovo tirocinio; il 21% (833) assunti a tempo determinato.
In Lombardia i tirocinanti con meno di 20 ore settimanali ricevono un contributo minimo di 300 euro; per contratti di più di 20 ore il contributo minimo è di 400 euro. Sono le aziende utilizzatrici che corrispondono questa somma ai lavoratori.
Il costo di un lavoratore a tempo determinato part-time per 20 ore di lavoro sarebbe per le aziende (tra stipendio e contributi) circa 3 volte tanto. (1)
I tirocinanti tra i 15 e i 29 anni possono usufruire dei contributi previsti da “Garanzia Giovani” a secondo della durata del tirocinio, ovvero 400 euro al compimento del 120° giorno, 800 euro dopo 150 giorni, 1.200 euro dopo 180 giorni, 200 euro per ogni mese successivo.
Il costo per l’azienda, in caso di avviamento di tirocinanti che rientrano in “Garanzia Giovani”, si riduce (grazie al contributo dello Stato, quindi della collettività) ad 1/6 di quanto le stesse aziende avrebbero dovuto corrispondere per attivare un rapporto di lavoro a tempo determinato o per usufruire di lavoratori in somministrazione (interinali).
Il tirocinio è quindi una “tipologia contrattuale” molto vantaggiosa per le imprese. Se ciò avvenisse nel rispetto dei vincoli imposti dalla norma, forse potrebbe anche essere giustificato: si tratta infatti di un impegno per l’azienda a istruire e formare, nei sei mesi di tirocinio, un lavoratore. Lavoratore che poi potrà essere inserito o meno nell’impresa.
Infatti il lavoratore, alla fine del tirocinio, acquisisce alcune capacità che potranno essere utili nel suo percorso lavorativo, sempre che il tirocinio venga svolto per attività un medio o rilevante contenuto professionale. Ma la legge non prevede (contrariamente all’apprendistato) alcun obbligo di assunzione, neppure minimo, per le imprese che abbiano utilizzato tirocinanti.
Imprese poco corrette potrebbero ricorrere al tirocinio per avere forza lavoro ad un terzo (1/6 se con “Garanzia Giovani”) del costo di un’assunzione regolare.
La cronaca di tutti i giorni, purtroppo, ci dà conto che di imprese poco corrette ce ne sono e non poche. Diventa quindi essenziale la funzione di controllo dei soggetti proponenti il tirocinio sulle aziende ospitanti e della Regione sui tali soggetti promotori che dalla Regione sono state autorizzate a svolgere tale funzione. In Lombardia si tratta di 340 operatori accreditati ai servizi al lavoro, che vanno dalla Man Power/Gi Group/ Adecco e altre grosse aziende con decine di sedi in Lombardia ad agenzie formative di provincie e comuni, sino a piccoli operatori espressioni di realtà private e religiose.
Questi operatori, così come le imprese che utilizzano “Garanzia Giovani”, ricevono contributi per le attività connessa all’avviamento del personale nelle aziende utilizzatrici dei tirocinanti avviati. In mancanza di un sistema che garantisca un reale controllo sulla corretta applicazione dei vincoli imposti dalla normativa sui tirocini, queste imprese qualora dovessero seriamente, come dovrebbero fare, esigere dalle aziende utilizzatrici il rispetto delle norme rischierebbero di perdere i loro clienti.
Tra i tirocini attivati nell’ultimo anno il 20,7% è stato attivato nel commercio, il 17,7 nel manifatturiero, il 10,8% nel professionale tecnico e scientifico e il 7,7% nella ristorazione.
Circa il 30% dei tirocini ha quindi riguardato i lavoratori dei servizi, del commercio e della ristorazione.
La Filcams di Milano sta ricevendo sempre più segnalazioni di lavoratori che hanno svolto tirocini: da un’analisi della documentazione e dei racconti di questi lavoratori, ci stiamo convincendo che buona parte dei tirocini attivati presentino vizi sia procedurali che sostanziali.
Ricordiamo che in caso di violazioni (2) il personale ispettivo “dovrà procedere a riqualificare il rapporto come di natura subordinata con relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro Unico del Lavoro, prospetto di paga e dichiarazione di assunzione), disponendo al recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi così omessi”.
Purtroppo in presenza di scarsi o inesistenti controlli da parte dei soggetti promotori dei tirocini, le norme che li riguardano rischiano di essere per imprese poco corrette un lasciapassare per l’utilizzo di giovani e meno giovani in cerca di lavoro come manodopera a basso costo sostitutiva di altri lavoratori. Un ulteriore campo di azione e di tutela per riaffermare i diritti e combattere la precarietà. Un campo difficile quanto e più di altri…
(Tutti i dati provengono dal dossier dell’istituto di ricerca Eupolis della Regione Lombardia).
1 I dati citati provengono dal dossier dell’istituto di ricerca Eupolis della Regione Lombardia.
2 Circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2011 e interpello del 27.1.2012, n. 3, nel caso ricorrano tutti gli elementi per una valutazione di non legittimità del tirocinio