Dipendenti e autonomi: sistemi di calcolo e diritto alla pensione - di Fulvio Rubino

Sia il lavoratore autonomo che il lavoratore dipendente hanno l’obbligo di essere assicurati. Tale obbligo comporta il pagamento di contribuzione non ai fini del sistema pensionistico, ma anche per i vari istituti di tutela che si possono usufruire. Su tale argomento c’è la prima differenza grossa tra lavoro autonomo e lavoro dipendente perché per il lavoro autonomo fino all’anno 2011 era prevista una aliquota del 20% che subirà degli aumenti fino ad arrivare al 24% nel 2018, per il lavoro dipendente, invece, l’aliquota di contribuzione è del 33% di cui circa il 9,2 a carico del lavoratore e il resto a carico del datore di lavoro. Ad onor del vero non si può non dire che per il lavoro dipendente si aggiungono una serie di contribuzioni corrispondenti ai vari istituti di tutela di cui si può godere, tanto che in alcuni settori si può arrivare a pagare una aliquota complessiva superiore al 45%.
Nel sistema di calcolo retributivo gli autonomi erano notevolmente avvantaggiati perché a fronte di un’aliquota di finanziamento più bassa, rispetto a quella dei dipendenti, avevano le stesse prestazioni a parità di reddito/retribuzione. Nel sistema di calcolo contributivo la differenza consiste nella diversa aliquota di computo per la formazione del montante contributivo (24%, a regime nel 2018, contro il 33%), per cui, nel futuro (ricordando che già dal 1.1.2012 il contributivo si applica a tutti), gli autonomi, a parità di reddito/retribuzioni, avranno una pensione più bassa di oltre il 27% rispetto a quella dei lavoratori dipendenti.
Dal punto di vista previdenziale il lavoratore autonomo:
1. non è tutelato per gli eventi di malattia;
2. non è tutelato per l’evento disoccupazione (non ha diritto alla CIG, nè alla mobilità, nè all’Aspi, nè alla MiniAspi);
3. non ha diritto all’assegno per il nucleo familiare (ANF);
4. ha diritto agli assegni familiari (AF) solo se pensionato o se è un Coltivatore Diretto/Mezzadro (CD/CM) le cui regole e importi sono diversi, ed in genere meno favorevoli, degli ANF;
5. è tutelato per gli infortuni sul lavoro;
6. è tutelato per l’evento maternità;
7. è tutelato ai fini pensionistici di vecchiaia, anticipata, invalidità/inabilità, reversibilità/indiretta.
In materia pensionistica, con la riforma Monti-Fornero, i requisiti per il diritto a pensione sono gli stessi, ad eccezione fatta per l’innalzamento progressivo dei requisiti di vecchiaia per le donne che farà si che 2018 non ci sia più differenza di genere.
Mentre ci sono differenze per ciò che riguarda la determinazione della misura della prestazione pensionistica. Oltre alla differenza del calcolo contributivo, di cui si è già parlato in precedenza, anche nel calcolo retributivo vi sono delle differenze, non nel rendimento, che come già detto non vi è differenza, bensì nel periodo di riferimento alla base del calcolo della Retribuzione Media Pensionabile su cui si applica il rendimento pensionistico. In generale possiamo asserire che la differenza consta un un maggiore periodo temporale con cui costruire la retribuzione media pensionabile.
Per la prima quota di pensione, relativa all’anzianità maturata al 1992 (cosiddetta ‘quota A’), la retribuzione media è calcolata con il reddito/retribuzione, rivalutato, delle ultime 520 settimane (10 anni). Per i lavoratori dipendenti, invece, la retribuzione media è calcolata con le retribuzioni, rivalutate, delle ultime 260 settimane (5 anni). In verità questa regola vale esclusivamente per i lavoratori dipendenti iscritti alla cassa FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti), più comunemente identificati come dipendenti privati. Per i lavoratori dipendenti iscritti ad altri fondi esclusivi ci limitiamo a dire, per questioni di brevità, che le regole sono diverse (basti pensare che nel pubblico impiego, generalmente, è solo la retribuzione al momento del pensionamento).
Per la seconda quota di pensione, relativa all’anzianità successiva al 1992 (cosiddetta ‘quota B’), bisogna distinguere i lavoratori in base alla loro anzianità al 1992 e/o al 1995, ed esattamente:
a) lavoratori con una anzianità di almeno 15 anni al 1992;
b) lavoratori con una anzianità inferiore al 1992 e inferiore a 18 anni al 1995.
Per i lavoratori autonomi di tipo a) la Retribuzione Media Pensionabile è calcolata con il reddito/retribuzione, rivalutato, delle ultime 780 settimane (15 anni), mentre per i lavoratori dipendenti è calcolata con le retribuzioni, rivalutate, delle ultime 520 settimane (10 anni).
Per i lavoratori autonomi di tipo b) la Retribuzione Media Pensionabile è calcolata con tutti i redditi/retribuzioni rivalutate a partire da 520 settimane prima del 1993 (se tutti i periodi fossero coperti, dal 1983 alla cessazione), mentre per i lavoratori dipendenti, sempre privati, è calcolata con tutte le retribuzioni rivalutate a partire da 260 settimane prima del 1993 (se tutti i periodi fossero coperti, dal 1988 alla cessazione).

(La prima parte del servizio di Fulvio Rubino a proposito di tutele previdenziali per i lavoratori autonomi e dipendenti è stata pubblicata sul numero 12/2013 di ‘Reds’)


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